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Direttiva Europea sui Servizi di
Pagamento
Si avvisa la Gentile clientela che, a decorrere
dal 1° marzo 2010, entra in vigore il Decreto
legislativo n.11 del 27 gennaio 2010, che recepisce in Italia la
Direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE (Payment Services
Directive), nota come "PSD".
La PSD - nel tentativo di uniformare su
scala europea i servizi di pagamento garantendo maggiore velocità, sicurezza e
trasparenza - trova applicazione con riferimento ai principali strumenti di
pagamento (bonifici, RID, Ri.Ba, carte di pagamento in genere, bollettini
bancari, ecc.) in ambito nazionale o disposti da/verso Paesi dell'Unione
Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in euro o in altre divise dei citati
Paesi. Sono invece esclusi i servizi che si basano su titoli cartacei
(assegni, effetti cambiari, vaglia, traveller's cheque, ecc.).
I servizi
di pagamento che già dal 1° marzo 2010 sono
interessati dalla nuova normativa sono i bonifici e le carte di pagamento
(bancomat, carta di credito e carte prepagate).
Diversamente,
invece, le novità relative all’operatività connessa agli Incassi Commerciali
(Ri.Ba, RID, Mav, Bollettini Bancari, ecc.) entreranno in vigore entro il 5
luglio 2010, non appena saranno definite nel dettaglio le procedure e gli
accordi interbancari sul tema. Sarà nostra cura pertanto fornire quanto prima
alla clientela informazioni di maggiore dettaglio.
Le riassumiamo quindi
le principali novità che interessano tutta la clientela a partire dal 1° marzo
2010:
INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI E
RICEVUTI La PSD impone alle Banche obblighi di trasparenza durante
tutta l'esecuzione dell'operazione di pagamento: sia nella fase precedente
all'operazione sia in quella successiva, il cliente viene informato dalla Banca
su tutti i dettagli relativi all’operazione (data valuta di addebito e di
accredito, spese, ecc). Pertanto, il cliente può richiedere, con cadenza
mensile, la stampa gratuita della lista dei movimenti presso la Filiale di
riferimento.
BONIFICI IBAN obbligatorio e
abolizione delle vecchie coordinate bancarie: i pagamenti devono essere
eseguiti in conformità all'identificativo unico di conto che per i bonifici è il
codice IBAN. Pertanto, non è più possibile eseguire bonifici nazionali sulla
base delle "vecchie" coordinate bancarie. È importante quindi che chi
effettua un pagamento conosca e fornisca l'esatto IBAN del beneficiario ponendo
la massima attenzione nell'indicazione dello stesso ai propri
debitori.
Tempi di esecuzione: i bonifici rientranti
nell'ambito di applicazione della normativa hanno tempi certi di esecuzione; in
particolare - se denominati in Euro - possono essere eseguiti entro una giornata
operativa. Fino al 1° gennaio 2012 sarà possibile concordare contrattualmente un
termine di esecuzione diverso, che non può comunque superare le tre giornate
operative se il bonifico è disposto su canali telematici e le quattro giornate
operative se il bonifico è disposto mediante ordine
cartaceo.
Termini di ricezione (c.d. cut off): la PSD
stabilisce il momento da cui far decorrere il calcolo dei tempi di esecuzione
(data di ricezione). Tale data corrisponde al momento in cui il cliente
dispone/consegna l’ordine di bonifico. La Banca ha stabilito come momenti limite
della giornata operativa (cut off) oltre i quali gli ordini si considerano
ricevuti la giornata operativa successiva, i seguenti:
- ore 14.00 per gli ordini disposti
tramite canali telematici;
- ore 15.30 per gli ordini di pagamento
disposti con modalità cartacee.
Disponibilità dei fondi e data
di valuta di accredito: per i bonifici in accredito la data di
disponibilità dei fondi e la data valuta riconosciuta al beneficiario devono
coincidere sempre con la data in cui è avvenuto l’accredito dei fondi sul conto
della Banca; in altre parole non sono più applicabili i c.d. "stacchi valuta"
sugli importi ricevuti.
Valuta di addebito: per i
bonifici in addebito, la data valuta coinciderà sempre con la data di addebito
contabile.
Abolizione della data di valuta antergata:
non è più possibile chiedere l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario
con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell’ordine
(prassi della cosiddetta valuta "antergata"). In altre parole, le Banche non
hanno più la possibilità di anticipare la data valuta del beneficiario; al
massimo possono, su richiesta, far sì che il beneficiario ottenga la stessa data
valuta del giorno della disposizione, attraverso la predisposizione di un
bonifico urgente da eseguire nella stessa giornata operativa in cui viene preso
in carico l'ordine, ma con maggiori oneri economici per il
pagatore.
Abolizione della data valuta fissa per il
beneficiario: viene abolita la data valuta fissa per il beneficiario.
Pertanto, per garantire una ben precisa data valuta al beneficiario, considerati
i tempi certi per l'esecuzione dell’ordine di pagamento, il pagatore può
concordare con la Banca alternativamente:
- la data di esecuzione del bonifico, ossia la data in cui sarà eseguito il
bonifico addebitando il conto dell'ordinante;
- la data valuta della banca del beneficiario, ossia la data in cui viene
accreditata la banca del beneficiario ed entro la quale quest'ultima garantirà
la messa a disposizione dei fondi.
Nel calcolo dei termini si dovrà,
inoltre, tenere conto di eventuali giornate non operative indicate nei fogli
informativi.
Pertanto, ogni cliente (rientrante nella categoria delle
imprese o microimprese) dovrà valutare le tipologie di pagamento utilizzate
(pagamento fornitori, pagamento stipendi, ecc.) e quindi verificare se gli
attuali tempi di preparazione, autorizzazione e trasmissione degli ordini siano
coerenti con le esigenze di puntualità di accredito ai
beneficiari.
CARTE DI PAGAMENTO Con le nuove regole
il cliente avrà maggiore tutela per contestare operazioni non autorizzate
effettuate mediante la carta di pagamento: infatti, dal momento dell’addebito,
il cliente (rientrante nella categoria dei consumatori o delle microimprese) può
disconoscere un'operazione fino a 13 mesi dall'addebito. Tale disposizione non è
derogabile, salvo per i clienti che non rientrano nelle predette categorie dei
consumatori o delle microimprese.
Il personale della Banca rimane a
disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.
Clicca qui per scaricare il documento in formato
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Legenda:
consumatore
La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
micro-impresa
L'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
impresa
L'impresa che non rientra nella categoria della micro impresa. |
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